
Fino all’entrata in vigore di quella gemma di compromesso politico che sono le unioni civili, una persona trans sposata che avesse chiesto la rettifica dei documenti avrebbe visto il proprio matrimonio polverizzarsi come una mummia a contatto con l’aria. In termini più specifici la coppia avrebbe subìto un divorzio forzato, anche senza il volere di uno o entrambi i coniugi.
L’articolo 4 della legge 164, cioè l’unica legge specificatamente per le persone trans, riporta che la riattribuzione di sesso “provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso”.
Un matrimonio eterosessuale che diventa omosessuale, insomma, è quel tipo di irregolarità aberrante che manda in tilt un sistema giuridico come il nostro, basato su quello che è stato definito paradigma eterosessuale, cioè un modello concettuale obbligatorio secondo cui la norma è rappresentata solo dall’eterosessualità e tutto ciò che esula da essa è considerata, invece, una anomalia.
Alcuni giuristi (tipo la Corte di Cassazione tedesca, esprimendosi ovviamente su un caso tedesco) hanno sottolineato come una persona trans a questo punto debba scegliere forzatamente tra due diritti costituzionali che di fatto si escludono a vicenda: il diritto all’autodeterminazione dell’individuo (art. 2) e il diritto al matrimonio (art.29).
La riforma del 1987 della legge sul divorzio aggiunge all’articolo 3, tra i casi in cui “lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniug”, la situazione specifica “di rettificazione di attribuzione di sesso” ossia quando uno dei due coniugi sceglie di operarsi e di cambiare i documenti.
In alcune interpretazioni la modifica fa in modo di introdurre la richiesta del divorzio da parte di almeno uno dei due coniugi, evitando così il divorzio imposto previsto dalla 164.
Transizionare non è considerato per legge un reato tale da far sciogliere un matrimonio (come l’ergastolo, le pene superiori ai 15 anni, l’omicidio volontario di un figlio, il tentato omicidio di un coniuge o di un figlio…), sarebbe dunque carino chiedere il parere delle persone interessate, invece che sancire il divorzio d’ufficio.
Uno dei limiti della legge 164 è proprio quello di considerare l’individuo come isolato e non all’interno di una relazione.
C’è anche da dire che la 164 è una legge del 1982. La battaglia per l’approvazione di questa legge, ostacolata dalla DC, è stata portata avanti principalmente da donne trans, alcune delle quali si erano già operate ma all’estero. L’ovvia e implicita conseguenza era che una donna trans operata poteva risposarsi o sposarsi con un matrimonio ovviamente eterosessuale (a questo punto dovrebbe accendersi la scritta “paradigma eterosessuale”, di cui parlavamo prima).
Dal 1982 a oggi però la pluralità delle soggettività trans si è notevolmente ampliata e resa più visibile includendo persone trans omosessuali, FtM (Female to Male, “da femmina a maschio”), soggettività non-binarie, persone trans con figli avuti da un precedente matrimonio.
Solamente nel 2009 con il caso Bernaroli si ha il caso di una coppia che non ha accettato il divorzio imposto ex lege. La Corte di Cassazione ha decretato poi che il divorzio senza il volere dei coniugi non è valido.
Le unioni civili, nonostante siano pensate unicamente per le coppie omosessuali, riportano, nemmeno troppo nascostamente, il volere omotransfobico dei legislatori (vedi la mancata approvazione della stepchild adoption, cioè dell’adozione dei figli del partner una volta contratta l’unione civile).
Con questa legge il paradigma eterosessuale, viene sostituito dal paradigma binario: un modello concettuale obbligatorio secondo cui i generi sono esclusivamente due, il femminile e maschile, escludendo quindi tutte le soggettività non binarie e genderfluid che non potendo (e spesso non volendo) avere nessun tipo di perizia psichiatrica non rientrano nei soggetti previsti dalla legislazione. La perizia psichiatrica che attesta un disturbo di disforia di genere è il documento ufficiale che serve per richiedere qualsiasi tipo di rettifica.
Il paradigma binario, tra l’altro, già minato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 2015 che permette la rettifica anagrafica anche senza operazione chirurgica di riattribuzione del sesso, come invece prevede la 164.
Nell’articolo 1 della legge sulle unioni civili, i commi 26 e 27 sono dedicati alla questione rettifica per le persone trans. Il comma 26 recita: “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”, mentre il successivo riporta: “Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Insomma tutto ruota attorno al cambio di status che deriva dalla rettifica anagrafica, la pedina che fa muovere tutto il complesso domino legale. Senza rettifica anagrafica una coppia può vivere legalmente come coppia etero od omosessuale anche senza di fatto esserlo.
La rettifica, quindi è la chiave di volta del paradigma binario. Binario perché esclude uno status medico-legale specificatamente trans: sei maschio o sei femmina, con tutti i conseguenti nonsense.
La rettifica senza operazione può arrivare in tempi variabili, e sempre a discrezione di un giudice. Tutto dipende dalle decisioni di un giudice. Si stabilisce così un cambio di status medico-legale e anagrafico che accade in maniera cronologicamente indeterminata il giorno in cui viene emessa la Sentenza. C’è uno scollamento totale tra la vita di una persona trans e il status giuridico.
La rettifica potrebbe arrivare un giorno qualunque, a qualsiasi ora, in un giorno che non significa nulla e che non è caratterizzata da alcun cambio significativo. Per lo Stato un giorno sei maschio, il giorno dopo sei femmina, senza che nel giro di quei due giorni sia cambiato nulla e nonostante fossi socialmente femmina ormai da svariati anni.
Qualsiasi cosa faccia, la persona trans deve sempre accollarsi delle procedure legali che si aggiungono al già lunghissimo iter burocratico necessario per iniziare una terapia ormonale, richiedere eventuali operazioni chirurgiche come la mastectomia o la riattribuzione di sesso o anche solamente la rettifica anagrafica.
In ogni caso né nella 164 né nella 20 fanno alcun accenno ad una tutela dei figli, e per fortuna che dal 1975 la patria potestà può essere tanto del padre quanto della madre.
La sentenza della Corte di Cassazione non tiene conto però che senza la rimozione della gonadi, che era uno dei punti concettuali centrali della 164, con un’adeguata sospensione della terapia ormonale, la persona può tornare ad essere fertile. Questa soluzione e la crioconservazione dei gameti sono le due opzioni per una genitorialità biologica.
Altrimenti una coppia deve e può ricorrere ad adozioni, affidi e procreazione assistita come qualsiasi altra coppia.
Anche nel cambio dello status sanitario riemerge il paradigma binario. Cambia il codice fiscale, l’intero apparato sanitario si adegua al nuovo genere e non tiene in nessun caso conto della condizione trans della persona. Esempio: un uomo FtM avrà difficoltà a ottenere una visita ginecologica, così come una donna MtF una andrologica.
È evidente che il diritto non tiene conto del processo di transizione in sé e della sua intrinseca indeterminatezza e non tiene conto che a livello sanitario il corpo trans ha una sua specificità. Questo è il paradigma binario.
Ma soprattutto non tiene conto della sua vita relazionale, né del desiderio di poter mettere su famiglia. Considerare però le persone trans come dei soggetti giuridici a parte potrebbe portare ad ulteriori discriminazioni piuttosto che a una maggior tutela. Per questo serve un’ulteriore riflessione per pensare ad una nuova legge che aggiorni la 164 e l’ultima proposta di legge, nota come ddl 405, scritta prima delle unioni civili e che aveva il grande merito di introdurre, seppur non in maniera molto approfondita, le soggettività intersex.